Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. “Legge sul Whistleblowing”).
Con riguardo al settore privato, la legge introduce forme di tutela dei soggetti apicali dell’ente e dei loro sottoposti che segnalino illeciti, di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza per ragioni d’ufficio, integrando l’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 (dettato in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) con i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che dettano disposizioni relative ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati (c.d. “Modelli Organizzativi”).
Pertanto, gli intermediari – e quindi anche le SGR – che si siano dotati di un Modello Organizzativo a norma del citato D. Lgs. n. 231/2001, dovranno ora attivarsi per rendere il proprio Modello Organizzativo e le relative procedure conformi alle nuove disposizioni sul Whistleblowing.
Sempre con riferimento alle SGR, dal gennaio 2018 sono state introdotte nel Testo Unico della Finanza – D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) alcune norme specifiche nella stessa materia, concernenti rispettivamente il “Whistleblowing Interno” (disciplinato dall’art. 4-undecies) e il “Whistleblowing Esterno” (disciplinato dall’art. 4-duodeces).
In particolare: (i) l’art. art. 4-undecies del TUF – il cui ambito di applicazione soggettivo si estende anche agli intermediari, incluse le SGR – impone a tali soggetti l’adozione di procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (c.d. Market Abuse); (ii) l’ art. 4-duodecies del TUF ha introdotto il c.d. whistleblowing anche con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID II, consentendo al personale degli intermediari di segnalare direttamente all’Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d’investimento.
A norma di tali disposizioni del TUF, a partire dal 3 gennaio 2018 la Consob ha attivato due nuovi canali (uno telefonico e l’altro telematico) dedicati alla ricezione immediata, anche in forma anonima, da parte del personale dei soggetti vigilati (tra cui le SGR) di tali segnalazioni.
Per le SGR quotate che aderiscono al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., si ricorda inoltre che nel commento all’articolo 7 del Codice (dedicato al “Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”), il Comitato per la Corporate Governance «ritiene che, almeno nelle società emittenti appartenenti all’indice FTSE-MIB, un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi debba essere dotato di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistemi di whistleblowing) in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, che garantiscano un canale informativo specifico e riservato nonché l’anonimato del segnalante».
La versione integrale dell’approfondimento è disponibile al seguente link.