In una recente risposta a interpello (n. 18/2026), l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha chiarito alcuni elementi relativi alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) consistente nella non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare.
In breve, i quesiti riguardavano: i) l’applicabilità dell’incentivo fiscale in caso di investimento effettuato in un fondo di fondi; ii) le modalità di verifica del requisito della prevalenza.
L’AdE, accogliendo le argomentazioni presentate, ha sottolineato come: i) il regime agevolativo trovi applicazione anche in relazione agli investimenti effettuati in OICR italiani o UE/SEE il cui patrimonio sia prevalentemente investito in azioni o quote di altri OICR che, a loro volta, investono prevalentemente in investimenti qualificati; ii) la verifica della condizione della prevalenza deve risultare dal regolamento di gestione dell’OICR. In particolare, il requisito è soddisfatto qualora l’attivo dell’OICR sia investito per una percentuale superiore al cinquanta per cento in azioni o quote di imprese italiane o UE/SEE (con stabile organizzazione in Italia). Per determinare tale percentuale è necessario fare riferimento al capitale sottoscritto ed effettivamente versato, al netto degli oneri e commissioni sostenuti.
L’incentivo, oggetto di modifica con la legge concorrenza 2024 (art. 33, Legge16 dicembre 2024, n. 193) e di successivi chiarimenti (in particolare, con il c.d. decreto economia - DL 30 giugno 2025, n. 95) rappresenta uno strumento di particolare rilevanza per accrescere gli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza in economia reale tramite fondi di private capital.