L'agenzia delle Entrate ha deciso che l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le startup innovative e incubatori certificati non si può estendere alla bollatura dei libri sociali. L'esonero dal versamento di bollo (previsto dall'articolo 26, comma 8 del DL 179/2012) non può essere interpretato come esonero generale relativo a tutti gli atti posti in essere dalle startup e l'esenzione non può applicarsi a quegli atti o documenti che sono estranei alla iscrizione nel registro delle imprese. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello (253/2019) con cui il Fisco ha specificato come sono da ricomprendere nell’esonero dall’imposta di bollo quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese. Sono esclusi dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese stesso, come la vidimazione/bollatura dei libri sociali. Non possono quindi ritenersi esenti gli atti o documenti estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, che è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti per le startup innovative e per gli incubatori certificati.