È stato pubblicato il 10 marzo in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 26 del 3 febbraio 2021 che riguarda i requisiti di accesso e le modalità operative del Patrimonio Destinato, introdotto dall’art. 27 del DL Rilancio.
AIFI sta approfondendo le possibili sinergie con il mercato del private capital, tenuto conto che, come richiesto dall’associazione, una parte degli interventi potrà essere realizzata anche tramite la sottoscrizione di quote di fondi.
Lo strumento, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, ha come obiettivo il sostegno e il rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Tra i destinatari rientrano imprese: i) costituite nella forma di società per azioni, anche con azioni quotate e con sede sociale in Italia; ii) che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; iii) con fatturato annuo superiore a 50 mln di euro, nonché aziende in ristrutturazione o in concordato preventivo. Entro la cornice del Temporary Framework il Patrimonio Destinato potrà intervenire, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale o la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (con obbligo di conversione/subordinati convertibili/subordinati), in imprese che operano in un settore strategico e che, in assenza dell’intervento, rischierebbero di perdere la continuità aziendale. Nel caso dell’operatività a condizioni di mercato è richiesto il co-investimento, cioè la presenza di almeno un investitore privato, non inferiore al 30% dell’importo totale dell’intervento richiesto dall’impresa proponente. Gli investimenti possono riguardare anche aziende che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, sono caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. In questo caso possono essere sia diretti che indiretti, ovvero tramite la sottoscrizione di quote di fondi alternativi. Il decreto entrerà in vigore dal 25 marzo 2021.