Riorganizzazione di Invitalia Ventures SGR (commi 116-121)
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Il MiSE può autorizzare la cessione a Cassa Depositi e Presiti da parte di Invitalia di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures SGR Spa, nonché di una quota di partecipazione nei fondi da essa gestiti. In caso di cessione, la gestione delle attività e delle risorse già affidate a Invitalia potrà sia restare in capo al medesimo gestore oppure potrà essere ridefinita. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia potrà essere trasferita al MEF. I 200 milioni di Euro, assegnati a Invitalia a seguito del decreto MiSE del 7 maggio 2018, e portati in dotazione al Fondo “Italia Venture III” vengono affidati al MiSE per perseguire finalità di semplificazione e rafforzamento del settore del venture capital e del tessuto economico-produttivo. |
Fondo pubblico di sostegno ai fondi di venture capital (commi 206-209)
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È prevista l’istituzione di un Fondo di sostegno al Venture Capital attraverso cui lo Stato potrà: - sottoscrivere classi di quote o azioni di uno o più Fondi di Venture Capital nonché di Fondi che investono in Fondi di Venture Capital; - sottoscrivere le quote o azioni di cui al punto precedente, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Per tali obiettivi viene prevista una dotazione di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. La definizione di riferimento di ‘Fondi di Venture Capital’ è quella dell’art. 31 del DL 98/2011, come modificato dal comma 219 (si veda più avanti). |
Versamento di utili e dividendi di società partecipate dallo Stato da destinare a favore del fondo a sostegno del venture capital (comma 216) |
Gli utili e i dividendi realizzati dalle società partecipate dal MEF (in misura non inferiore al 15% del loro ammontare) saranno versate al Fondo di sostegno al Venture Capital di cui al punto precedente. In particolare, tali disposizioni includono le entrate dello Stato derivanti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. |
Investimento dei PIR in fondi di venture capital (commi 211-215)
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Viene modificata la disciplina dei PIR prevedendo che almeno il 3,5% del totale del Piano sia investito in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital. A tal riguardo, il comma 213 utilizza la seguente definizione di Fondi di Venture Capital: organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in PMI che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: i) non hanno operato in alcun mercato; ii) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; iii) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. |
Innalzamento delle aliquote agevolate per gli investitori persone fisiche e giuridiche (comma 218)
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Viene aumentata l’aliquota agevolata detraibile o deducibile, che passa dal 30 al 40%, per le persone fisiche e per le persone giuridiche che investono, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, in startup innovative. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea. |
Incentivo all’acquisizione di startup innovative (comma 218)
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Nel caso in cui si verifichi l’acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (non startup innovative), l’aliquota agevolata è incrementata dal 30 al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea. |
Modifiche alla definizione di fondi di venture capital per usufruire dell’incentivo relativo alla detassazione dei capital gain – art. 31, DL 98/2011 (comma 219)
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Viene modificata la definizione di Fondi di Venture Capital per usufruire dell’incentivo relativo alla detassazione dei capital gain di cui all’art. 31, DL 98/2011. In particolare: - sono definiti come gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso (SICAF); - viene innalzato il requisito di investimento (dal 75 all’85% del valore degli attivi) in PMI non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing); - il periodo di attività delle società target viene innalzato da ‘non più di 36 mesi’ a ‘meno di sette anni’. Tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea. |
Fondo intelligenza artificiale, blockchain e internet of things (comma 226) |
È istituito un fondo da 45 milioni in tre anni per la sperimentazione delle tecnologie emergenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo avrà anche l’obiettivo di perseguire le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. |