Con il Regolamento (UE) 1991/2017, applicabile dal 1° marzo 2018, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina previgente circa i fondi europei per il venture capital (c.d. “EuVECA”) al fine di rafforzare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e accrescere la competitività di tale strumento.
Infatti, i fondi EuVECA sono stati introdotti dal regolatore europeo con l’obiettivo di semplificare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese istituendo un prodotto armonizzato che potesse agevolmente veicolare risorse finanziarie a sostegno delle stesse.
La disciplina è stata revisionata con riferimento, specialmente, al novero delle imprese ammissibili e alle modalità di registrazione, al duplice fine di semplificare, da un lato, l’accesso al mercato da parte dei gestori dei fondi per il venture capital e dei fondi medesimi nonché, dall’altro, quello di ampliare il novero degli investimenti target degli stessi.
È quindi ampliata la nozione di “impresa di portafoglio ammissibile” essendo previsto che possa qualificarsi come tale l’impresa che, alternativamente: (i) non sia ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e impieghi fino a 499 dipendenti; (ii) sia una piccola o media impresa quotata su un mercato di crescita delle PMI e con una capitalizzazione di borsa media inferiore a € 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre anni civili precedenti.
Per quanto, invece, concerne la procedura di registrazione presso l’Autorità competente, con il Regolamento in oggetto vengono formalizzati due procedimenti differenti per la registrazione del gestore di fondi di venture capital e dei fondi di venture capital, rispettivamente agli articoli 14 e 14-bis del Regolamento (UE) 345/2013.
Con riferimento alla registrazione dei gestori, che deve essere finalizzata entro due mesi dalla presentazione della domanda, è specificato che la stessa vale, limitatamente ai fondi per il venture capital, ai fini della registrazione prevista dalla AIFMD con riferimento a quei gestori rientranti nel novero delle esenzioni di cui all’articolo 3 della citata Direttiva; è inoltre disciplinato il procedimento che il gestore deve avviare in caso di modifiche sostanziali alle informazioni inizialmente trasmesse.
Con riferimento, invece, alla procedura di registrazione del fondo per il venture capital, è sancito che i GEFIA autorizzati ai sensi dell’AIFMD possono domandare la registrazione per i fondi di venture capital per i quali intendono utilizzare la denominazione “EuVECA”.
Infine, si evidenzia che altre modifiche apportate con il Regolamento in oggetto concernono il capitale iniziale, i fondi propri nonché gli obblighi di condotta dei gestori dei fondi per il venture capital, in particolare, quello di agire in modo corretto verso gli investitori.
La versione integrale dell’approfondimento è disponibile al seguente link.