È stato recentemente divulgato un interpello reso dall’Agenzia delle Entrate, che riguarda l’applicazione di talune norme di estremo interesse per i fondi d’investimento alternativi immobiliari (e le SICAF immobiliari, stante l’equiparazione fiscale ai predetti fondi) e per i trasferimenti immobiliari operati da fondi di previdenza complementare di “vecchia istituzione”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, sarebbero state abrogate, per effetto dell’art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011 (a decorrere dal 1 gennaio 2014):
- la norma che prevedeva la non applicazione dell’IVA (fuori campo) e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse (200,00 euro) anziché proporzionali, nel caso di istituzione di fondi immobiliari mediante apporto di immobili;
- infine, la norma che agevolava la dismissione di immobili detenuti da fondi di previdenza complementare mediante il conferimento/apporto degli stessi a società e fondi immobiliari (applicando le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 51,64 euro.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione restrittiva circa l’ambito soggettivo della norma che assoggetta alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200,00 euro le operazioni di apporto ai fondi di investimento immobiliare aventi ad oggetto una pluralita` di immobili “prevalentemente locati”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale norma sarebbe applicabile solo per gli apporti operati da parte di soggetti passivi IVA, mentre rimarrebbe esclusa nel caso di apporti da parte di “privati”. L’approfondimento, a cura dello studio Puri Bracco Lenzi e Associati, disponibile sul sito AIFI al seguente link, analizza in dettaglio le risultanze dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate, segnalando, peraltro, un indirizzo giurisprudenziale di segno contrario espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza depositata il 18 gennaio 2018, n. 1699.