Studi e approfondimenti
3 Giugno 2024

IME – pubblicato il Decreto ministeriale di attuazione e le linee guida in materia di TP

L’intervento della settimana è a cura di Marco Vozzi, Partner PwC TLS

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2024, di attuazione della cosiddetta “Investment Management Exemption” (IME), introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio per il 2023 (che ha modificato l’art. 162 del TUIR), è stato finalmente pubblicato in versione definitiva, dapprima il 26 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento delle Finanze e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2024 (Decreto IME).

Il 28 febbraio 2024 è stato anche emanato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (Prot. n. 68665/2024), contente le linee guida in materia di transfer pricing (Provvedimento TP).

Dopo più di un anno dalla sua introduzione è quindi stata data piena attuazione alla disciplina dell’IME di cui all'articolo 162, commi 7-ter e 7-quater, del TUIR.

Il Decreto IME, che tra l’altro non ha subito sostanziali modifiche rispetto allo schema di Decreto che era stato posto in consultazione fino al 27 ottobre 2023, ha il grande pregio di aver contribuito, di fatto, a “smussare” alcune delle criticità derivanti dalla formulazione della disposizione normativa, che erano già state messe in evidenza da parte di autorevole dottrina, nonché fatte proprie dall’AIFI che le aveva prontamente segnalate al Ministero delle Finanze.

1. I fondi di investimento europei con gestore “vigilato” (i.e., i fondi istituiti in Stati membri dell’Unione europea – o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo e che consentono un adeguato scambio di informazioni – operanti secondo il quadro normativo e regolamentare di fonte comunitaria previsto dalla Direttiva AIFM e gestiti da un gestore soggetto a forme di vigilanza prudenziale da parte delle autorità competenti) possono beneficiare dell’IME in quanto sempre idonei a soddisfare i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 162, comma 7-quater, lettera b), del TUIR, senza che sia pertanto necessario soddisfare anche le ulteriori condizioni richieste dal comma 7-quater, lettera c), del medesimo articolo 162. E pertanto, in questo caso, non sarà necessario che il “gestore” italiano (i) non ricopra cariche negli organi amministrativi e di controllo del fondo (e delle sue controllate) e (ii) non partecipi ai risultati economici del fondo in misura superiore al 25%;

2. I fondi di investimento extra europei con gestore “vigilato”, istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, potranno beneficiare dell’IME al pari ed alle stesse condizioni dei fondi europei di cui al punto 1. precedente (e quindi, anche in questo caso, senza la necessità di soddisfare le ulteriori condizioni richieste dal comma 7-quater, lettera c), dell’articolo 162 del TUIR), solo nel caso in cui la vigilanza prudenziale applicabile al gestore derivi da normative sostanzialmente equivalenti a quella di cui alla Direttiva AIFM;

3. I fondi di investimento extra europei, istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ma diversi da quelli di cui al punto 2. precedente, potranno beneficiare dell’IME solo al verificarsi di ulteriori condizioni, ivi incluse quelle di cui al comma 7-quater, lettera c), dell’articolo 162 del TUIR;

4. In tutti i casi di cui ai punti precedenti, al fine di beneficiare dell’IME, sarà comunque necessario che (i) anche eventuali società controllate dai fondi siano stabilite in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e che (ii) il “gestore” italiano si attenga alle linee guida di cui al Provvedimento TP e predisponga idonea documentazione in materia di transfer pricing che si qualifichi ai fini della relativa esimente sanzionatoria.

Alla luce della pubblicazione del Decreto IME e del Provvedimento TP, ne consegue un quadro normativo abbastanza chiaro e definito (anche se si riconosce la necessità che vengano forniti quanto prima chiarimenti di natura interpretativa su alcuni aspetti, primo fra tutti il concetto di “normative sostanzialmente equivalenti”, che pare essere determinante per i fondi extra europei) e, pertanto, ci si auspica che l’IME risulti ora il più possibile appetibile e fruibile dagli operatori del settore del Private Capital in linea con l’obiettivo che si era prefissato. 

 

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