DETTAGLIO NEWS PCT

Torna all’elenco

IN COLLABORAZIONE CON

Legge di bilancio 2021

AIFI protagonista nel dialogo istituzionale su alcune norme

Nell’ambito del serrato confronto istituzionale di cui AIFI, l'associazione del private equity, venture capital e private debt, è stata attiva protagonista, si segnalano alcune disposizioni della legge di bilancio 2021: ai commi 219-225, per incentivare ulteriormente il decollo dei PIR alternativi, è stato introdotto un credito di imposta fino al 20% delle somme investite nei Piani individuali di risparmio a copertura delle eventuali perdite maturate nell’arco di almeno cinque anni. Il beneficio del credito opera in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione; al comma 244 è disposta la proroga delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità) fino al 30 giugno 2021; sempre relativamente al tema delle garanzie, a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 SACE acquisirà l’assunzione di garanzie per imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (comparto delle mid-cap) alle medesime condizioni agevolative del Fondo per le PMI; ai commi 631-633 è prevista una disposizione volta ad eliminare la discriminazione esistente tra la tassazione degli OICR esteri a fronte di investimenti in Italia rispetto alla esenzione di cui beneficiano gli OICR italiani. Si introduce un’esenzione d’imposta relativa alle plusvalenze da partecipazioni qualificate e ai dividendi di fonte italiana per i fondi istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni. In pratica agli OICR di Paesi UE/SEE non si applica la ritenuta sugli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e le plusvalenze e minusvalenze “qualificate” realizzate, sempre dalla data del 1° gennaio 2021, non concorrono a formare il reddito. L’eliminazione di questa asimmetria, che riconosce i benefici delle convenzioni contro le doppie imposizioni anche ai veicoli utilizzati dai fondi di private equity comunitari, è finalizzata a portare una maggiore attenzione degli investitori esteri al mercato italiano. Su tutti questi temi e approfondimenti, AIFI continua a lavorare intensamente nell'interesse della comunità del private capital.